Marco Tedde: illegittima la rinuncia delle royaltes

L’opposizione attacca e fa ricorso sul discorso della rinuncia delle quote deliberata dalla maggioranza, definendola atto illegittimo e portandola all’attenzione della regione Sardegna. La delibera della giunta comunale in oggetto pubblicata l’11 lugli, “Fondazione M.E.T.A. Rinuncia quota introiti grotte da riversare al Comune di Alghero anno 2012”, riteniamo illegittima principalmente perchè modifica il conto consuntivo 2012, approvato il 2 luglio, che alla luce di ciò deve essere riaperto e riapprovato ma dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta. Un atto illegittimo, quello della Giunta, che espropria il Consiglio Comunale delle sue prerogative ed espone l’Amministrazione a rischi di natura contabile e finanziaria che impongono l’intervento del Collegio dei Revisori e, nell’ipotesi in cui il Collegio non dovesse intervenire, della magistratura Contabile. Con tale provvedimento si cerca di rimediare alla “dimenticanza” relativa alla mancata spendita di € 1.325.000 entro la fine dello scorso anno; negligenza alla quale maldestramente si cerca di rimediare con atti contabili disinvolti.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 2 luglio 2013 è stato approvato il Conto Consuntivo 2012 del Comune di Alghero; nell’allegato 15 (Crediti e debiti vs società partecipate dell’Ente), scheda n. 3, del Conto Consuntivo è contenuta una contabilizzazione in Bilancio di crediti del Comune per Royaltes Grotte di Nettuno per € 200.000, di cui € 100.000 a residui attivi; somma che, evidentemente, ha contribuito alla definizione del risultato di amministrazione 2012; Con delibera n. 237 del 10.07.13, pubblicata in data 11.07.2013, la Giunta Municipale ha deciso di rinunciare a tale somma già accertata di € 200.000;
Un elemento che, tra l’altro, induce forte allarme e preoccupazione sulla regolarità della gestione.
Alla luce della espositiva che precede deriva che il Conto Consuntivo del Comune approvato il 2 luglio c.a. è stato “variato” in difetto con atto giuntale. Questa bizzarra variazione è stata fatta in spregio a tutte le più elementari regole di contabilità pubblica e, per quanto qui interessa, è stata adottata espropriando la competenza del Consiglio Comunale chiaramente disciplinata dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio Comunale –Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo- la competenza in ordine ai “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione….”.

Pertanto, l’atto impugnato viola pesantemente la norma citata che disciplina la competenza del Consiglio Comunale e deve essere dichiarato illegittimo e annullato. Peraltro, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 dell’art. 42 e 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, le deliberazioni in ordine ai predetti argomenti non possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti a variazioni di bilancio (di previsione) da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza. Altra gravissima conseguenza di questa violazione di legge è che il consuntivo abbisogna di una chiara correzione con un ulteriore procedimento di approvazione di competenza del Consiglio Comunale che dovrà vedere anche la partecipazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 79 lett. d) TUEL.
Queste circostanze, inoltre, concretizzano irregolarità nella gestione e fanno temere per le sorti del Bilancio del Comune.

E ancora, la delibera che si censura è illegittima anche sotto il profilo del contrasto con atto fondamentale del Consiglio, in quanto il Conto Consuntivo 2012 variato dalla Giunta è considerato tale dall’art. 42, comma 1, TUEL. Alla luce dei motivi che precedono, i sottoscritti fanno rispettosa istanza affinché l’atto impugnato venga dichiarato illegittimo ed annullato. Chiede, inoltre, che il Signor Segretario Generale, cui è indirizzato il presente ricorso, voglia trasmetterlo al competente Servizio degli Enti Locali entro il termine di legge.

18 Luglio 2013