Commercio, Iniziativa Futura propone regolamento per il centro storico

L’incontro si è aperto con l’intervento del Presidente Avv. Francesco Sasso che ha illustrato il lavoro dell’associazione e la proposta di regolamento volta a recuperare l’identità del centro storico

Ieri, 6 dicembre 2014, presso la sala conferenze della Fondazione Meta, si è tenuto l’incontro di presentazione del Regolamento di tutela e promozione del tessuto commerciale nel Centro Storico di Alghero, ideato dall’Associazione Iniziativa Futura.

L’incontro si è aperto con l’intervento del Presidente Avv. Francesco Sasso che ha illustrato il lavoro dell’associazione e la proposta di regolamento volta a recuperare l’identità del centro storico.

“Abbiamo un obbiettivo preciso: suggerire idee e progetti concreti su temi legati all’agenda di governo.

Per fare questo riteniamo necessario coinvolgere operatori e cittadini sottoponendo alla loro attenzione le proposto che Iniziativa Futura elabora al fine di stimolare il dibattito promuovendo così la partecipazione diretta della società civile alle politiche pubbliche.

La proposta di regolamento che abbiamo elaborato si pone come obbiettivo quello di preservare le tradizioni e le caratteristiche del Centro Storico, pur nel rispetto del principio della libertà di impresa. Nell’area oggetto del presente regolamento, che è la zona a traffico limitato, si dispone il divieto di vendita di alcune merceologie e si incentivano quelle più “tradizionali”. L’idea di fondo è quella di dare delle regole al commercio in un’area di valore. Altro punto di forza del regolamento è l’albo degli “Esercizi storici”.

Abbiamo previsto che possono essere qualificate come “Esercizi storici” le attività commerciali, ricettive ed artigianali che hanno due requisiti:

a) i locali in cui operano e/o i relativi arredi presentino elementi di particolare pregio architettonico e/o siano di particolare interesse storico, documentario o culturale;

b) esercitino la medesima attività da almeno 20 anni, nella stessa sede, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse, purchè siano state mantenute, nel tempo, le caratteristiche originarie.”

Dopo l’intervento del Presidente ha preso la parola il Sindaco Mario Bruno che, dopo essersi complimentato per il lavoro di Iniziativa Futura, ha parlato del problema delle concessioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione di cibo e bevande dicendo che a breve l’amministrazione porterà in consiglio un nuovo regolamento.

Il Sindaco ha parlato anche del problema dell’inquinamento acustico, problema che sarà disciplinato da una nuova disciplina che l’amministrazione si appresta a presentare.

E’ intervenuto il rappresentante della Confcommercio Massimo Cadeddu che ha parlato delle problematiche del settore dovute alle “liberalizzazioni” e ha evidenziato come il settore commerciale ha necessità di essere sostenuto e valorizzato.

Il rappresentante della Confartigianato Mario Piras ha incentrato il suo intervento sulla sicurezza del centro storico e ha, inoltre, evidenziato il fatto che molte vie del centro sono prive di attività.

Il Presidente della Camera di Commercio Gavino Sini nel suo intervento ha parlato dei centri urbani come nuovi attrattori di economia mettendo in evidenza il fatto che l’industrializzazione della Sardegna ha ormai “fatto il suo tempo”.

Tra i diversi interventi si è registrato l’apprezzamento verso il lavoro dell’Associazione da parte dei consiglieri comunali Graziano Porcu, Nunzio Camerada e Emiliano Piras. Quest’ultimo si è inpegnato a proporre al Consiglio Comunale una mozione al fine di far approvare il regolamento elaborato da Iniziativa Futura.

 

Regolamento di tutela e promozione del tessuto commerciale nel Centro Storico di Alghero

Art. 1 Natura del provvedimento

Il presente regolamento concerne gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nel Centro Storico di Alghero, a norma dell’art. 8, della legge regionale 18 maggio 2006 n. 5.

Il centro antico è una zona meritevole di particolare tutela, in virtù della sua storia e della sua tradizione di zona storica più antica della città.

Al solo fine di preservare le tradizioni e le caratteristiche del Centro Storico, pur nel rispetto del principio della libertà di impresa,  é necessario individuare una serie di strumenti, indirizzi, particolari limitazioni e prescrizioni che consentano l’apertura di nuovi negozi ed il governo del territorio.

Il presente regolamento definisce gli indirizzi per la riqualificazione del settore commerciale e per la rivitalizzazione del tessuto sociale e culturale del Centro Storico, perseguendo le seguenti finalità:

a)incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro Storico, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;

b)preservare l’ambiente storico e monumentale, anche tramite l’esclusione dal Centro di attività non idonee al contesto;

c)stabilire norme a tutela delle tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della

zona;

d)individuare criteri per il mantenimento del decoro cittadino e per prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell’igiene pubblica.

Art. 2 Area di intervento

Ai fini di una migliore articolazione dell’intervento di tutela, promozione e sviluppo, l’area del Centro Storico, oggetto del presente regolamento corrisponde alla zona a traffico limitato  identificata nella planimetria allegata ( allegato 1).

Art. 3 Attività e merceologie vietate

 1. Per tutelare l’immagine ed il decoro del Centro Storico della città nel perimetro individuato nell’allegato 1 si adotta la seguente disciplina.

Sono fatte salve le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè venga mantenuta la medesima tipologia di attività, nonchè quelle che, alla medesima data, abbiano avviato un procedimento abilitativo all’avvio dell’attività.

Nell’area oggetto del presente regolamento, così come individuata dall’art. 2, si dispone il divieto di vendita delle seguenti merceologie, poiché in contrasto con la tutela dei valori storici, ambientali e con l’immagine del Centro Storico:

a)rottami e materiale di recupero;

b)articoli per l’imballaggio industriale;

c)prodotti e materiali per l’edilizia;

d)legnami;

e)autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi;

f)natanti e loro accessori e ricambi;

g)motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;

h)combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;

i)materiali e componenti meccanici e simili;

j)materiali antincendio e accessori;

k)macchine e attrezzature per l’industria, il commercio, l’agricoltura e l’artigianato e simili compresi ricambi e accessori;

l)prodotti chimici;

m)oli lubrificanti;

n)materiali termoidraulici.

2. Sono vietate, inoltre, le seguenti attività, sia come nuovo insediamento che in aggiunta ad altra attività:

a)attività commerciali e/o artigianali di preparazione e/o vendita di pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente;

b)attività commerciali e/o artigianali che utilizzino, nell’ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati;

c)attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;

d)attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici, esercitata in maniera esclusiva o congiuntamente ad altra attività principale non-food nel caso in cui quest’ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l’ausilio di personale addetto;

e)attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al “fast-food” o “self-service”;

f)sale da ballo, discoteche e night club;

g)imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto;

h)attività di phone center, internet point e money transfer, esercitate in maniera esclusiva o prevalente;

i)sexy shop ed esercizi similari;

j)attività di commercio all’ingrosso;

k)lavanderie “self-service”;

l)sale giochi e sale scommesse.

3. L’inosservanza dei divieti in questione integra la fattispecie dell’attività abusiva, soggetta  alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. Al fine di garantire il decoro del Centro Storico e di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all’interno del perimetro del Centro Storico così come individuato dal presente regolamento, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande; inoltre, per questi ultimi deve essere prevista apposita illuminazione durante le ore notturne.

b) oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro. Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo.

c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4 Valorizzazione dei prodotti sardi

Al fine della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del Centro Storico attraverso un Piano di rilancio e un’apposita azione di marketing territoriale è previsto un incentivo in favore delle attività commerciali ed artigianali, mediante l’esenzione o abbattimento delle aliquote IMU, per coloro che , nell’area interessata dal presente provvedimento, apriranno esercizi di vendita con le seguenti specifiche voci merceologiche:

1.Prodotti alimentari tipici sardi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da

aziende agricole ed agroalimentari operanti in Sardegna in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti locali documentati e certificati;

2.Prodotti dell’artigianato tipico sardo, intesi come prodotti realizzati con materie

prime di esclusiva provenienza della Sardegna ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti in Sardegna.

Art. 5 Esercizi storici

 1. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, il Comune, attraverso il presente Regolamento, in attuazione dei programmi di sviluppo economico e degli obiettivi inerenti il proprio territorio intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, che hanno un intrinseco valore storico, documentario e architettonico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la Città anche sotto il profilo dell’attrattività turistica.

2. Gli esercizi di cui al comma 1, agli effetti del presente regolamento vengono definiti, “Esercizi storici”.

3. Le disposizioni relative alla tutela e alla qualificazione delle esercizi storici, si applicano alle seguenti categorie di attività, purchè in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento e quando abbiano i requisiti di cui al successivo art. 6 :

– esercizi commerciali di vicinato, con superficie di vendita fino a mq. 250 e medie strutture di vendita;

– esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

– esercizi ricettivi;

– laboratori artigianali, che svolgono attività di produzione o di servizio, purchè siano aperti al pubblico, per la vendita diretta dei propri prodotti, o per la prestazione di servizi.

4. In deroga a quanto previsto al 1° comma, su parere favorevole del Comitato comunale di cui al successivo art. 12, i riconoscimenti e le agevolazioni previste dal regolamento potranno essere estese anche ad altre categorie di attività, quando si tratti di locali di particolare pregio storico, per i quali sussistano i requisiti di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Requisiti degli Esercizi storici

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come “esercizi storici” le attività

commerciali, ricettive ed artigianali, ubicate all’interno del Centro Storico, quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) i locali in cui operano e/o i relativi arredi presentino elementi di particolare pregio

architettonico e/o siano di particolare interesse storico, documentario o culturale;

b) esercitino la medesima attività da almeno 20 anni, nella stessa sede, anche se con

denominazioni, insegne o gestioni diverse, purchè siano state mantenute, nel tempo, le caratteristiche originarie.

2. Agli effetti dell’applicazione del comma precedente, il periodo di 20 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo comunale di cui al successivo art. 8.

3. In deroga al primo comma, lo status di “Esercizio storico” può essere riconosciuto, su parere favorevole del Comitato di cui al successivo art.12, anche ad attività operanti da meno di 20 anni, quando si tratti di attività di rilevante interesse ambientale per il mantenimento o consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell’immagine della Città, anche in relazione alla loro specifica ubicazione.

4. In particolare, la deroga di cui al comma precedente può essere concessa alle seguenti categorie di attività:

– attività ubicate in edifici storici;

– attività di particolare pregio artistico, architettonico o documentario;

– attività specializzate nella commercializzazione dei prodotti tipici sardi;

– attività che vantino una tradizione di particolare prestigio costituente un elemento di richiamo per i consumatori, anche al di fuori del territorio comunale;

– attività citate in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.

5. Per ottenere la deroga di cui sopra, è comunque necessario che le attività siano presenti nel tessuto economico della Città da un tempo sufficientemente lungo, e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni.

Art. 7 Individuazione degli Esercizi storici

 1. Il Comune provvede all’individuazione e alla esatta catalogazione degli esercizi storici, attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all’Albo comunale di cui al successivo art. 8.

2. Collateralmente, ed al fine di integrare il relativo elenco, può procedere a:

– rilevazioni dirette, promosse d’ufficio;

– acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni del commercio e dei consumatori.

3. Un primo elenco di esercizi idonei al riconoscimento della qualifica di “Esercizio storico” è comunque individuato, in sede di istituzione dell’Albo, dal Comitato comunale di cui al successivo art. 12.

4. Per gli esercizi per i quali vengano rilevate, attraverso gli strumenti di cui ai commi

precedenti, le caratteristiche di Esercizio storico, il Comune informa i titolari sulla

possibilità di chiedere ed ottenere l’iscrizione al relativo Albo comunale, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l’impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche, per una durata minima di 5 (cinque ) anni.

.Art. 8 Albo comunale degli Esercizi storici

 1. Presso l’assessorato al commercio e attività produttive, è istituito l’Albo comunale degli Esercizi storici, in cui sono iscritte le attività aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 6.

2. L’iscrizione è disposta, su parere favorevole della Comitato comunale di cui al successivo art. 12, con provvedimento del Dirigente della struttura responsabile.

3. Contro le relative decisioni è ammesso ricorso amministrativo al TAR, entro giorni 60 dalla data di notifica.

4. L’adesione all’Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.

5. Il Dirigente della struttura responsabile rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all’Albo apposito attestato.

Art. 9 Marchio

1. Il Comune procederà alla creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo degli esercizi, iscritti all’Albo di cui al precedente art. 8, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate.

2. Ogni impresa iscritta all’Albo comunale dovrà esporre il marchio distintivo dell’Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

3. Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell’Amministrazione

Comunale, sentito il parere del Comitato comunale, comporterà la cancellazione dall’Albo.

Art. 10 Agevolazioni e benefici

1. Alle imprese titolari di locali iscritti nell’Albo di cui al precedente articolo 6, e con esclusivo riferimento a tali locali, il Comune può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza dell’atto di programmazione economica del Comune.

2. Oltre a quanto sopra, l’Amministrazione Comunale può stabilire, attraverso l’approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:

a) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell’Albo comunale;

b) realizzazione di pagine web inerenti le botteghe storiche sul sito internet del Comune;

c) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi storici;

Art. 11 Condizioni

 1. L’iscrizione all’Albo è subordinata all’accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

a) proseguire l’attività nella stessa sede, con le medesime modalità;

b) non modificare arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;

c) comunicare preventivamente al Comune l’intenzione di effettuare interventi sulla

struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico – sanitaria, barriere architettoniche, ecc

2. Qualora l’impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1, sarà soggetta alla cancellazione d’ufficio dall’Albo.

Art. 12 Comitato comunale

 1. Per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, è costituito il Comitato comunale per gli esercizi storici di cui fanno parte:

a) l’Assessore con delega al commercio e attività produttive;

b) il Dirigente del Settore commercio o un suo delegato;

c) il Dirigente del Settore urbanistica- edilizia, o un suo delegato;

d) il Dirigente del Settore Cultura o un suo delegato;

f) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore commerciale, maggiormente rappresentative a livello locale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello locale;

h) due rappresentanti dell’Associazione Pubblici Esercizi.

2. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni, e, comunque, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

3. Sono compiti del Comitato comunale :

a) esprimere parere sulle domande di iscrizione all’Albo di cui all’art. 8;

b) esprimere parere sull’eventuale marchio distintivo delle imprese iscritte all’Albo;

c) proporre all’Amministrazione Comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e

valorizzazione degli esercizi commerciali –artigianali in Centro storico;;

d) esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell’esercizio, che possano

comportare un’alterazione dell’immagine tradizionale dello stesso ed esprimere parere

in merito limitatamente a quanto disciplinato dal presente Regolamento;

4. Il Comitato esprime un parere vincolante circa l’ammissione dell’esercizio richiedente all’Albo comunale, nonché sul mantenimento dell’iscrizione,

mediante votazione palese;

5. La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta corresponsione di gettone di presenza.

Art. 13 Controlli

L’Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali con la qualifica di Esercizio storico al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Esercizi storici, ed il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.

 

7 Dicembre 2014