Prescrizioni antincendio per l’annualità 2014

Entro il 1 giugno 2014 si deve procedere alla pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo

Tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell’ambito urbano, periferico ed extraurbano, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono procedere entro il 1 giugno 2014 alla pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare delle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni, qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un’ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno sino a tutto ottobre 2014. I medesimi soggetti devono provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d’albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini etc. Si fa presente che le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite a norma dell’art. 10 della Legge 21.11.2000, n.353, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00.

Redazione, 13 Maggio 2014