Disposizioni del Comandante del Porto per il 3° Trofeo Maci

Il Comandante del Porto di Alghero Mirko Orrù, vista l’istanza presentata dal sig. Roberto Lampis, in qualità di presidente e legale rappresentante dello Yacht club comunica le disposizioni relative alla manifestazione velica denominata “3′ Trofeo M.A.C.l. – classe derive”, prevista per i giorni 28 e 29 settembre 2013 dalle ore 10:00 alle ore’18:00 nel campo di regata a “quadrilatero”, nell’istanza identificato come “Campo B”, delimitato da boe arancioni, posto in Rada di Alghero, circoscritto in un raggio di 0.25 miglia e centro con le seguenti coordinate geografiche: Latitudine 40″ 34′,330′ N e Longitudine 008′ 18′,539′ E.

Nel campo di gara per ragioni di sicurezza è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale. E’ inoltre vietata la balneazione ed effettuare attività di immersione o svolgere qualsiasi attività di pesca. Non sono soggette al divieto le unità e il personale in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione, facenti capo all’Organizzazione, le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio; le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via VHF o telefonico col recapito 1530 per le situazioni di emergenza.

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt dai vertici del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. I trasgressori alla presente ordinanza – precisa il comandante Orrù – incorreranno, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt. 1164 e 1131 del Codice della navigazione, ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alt’art. 53, comma 3 del Codice della nautica da diporto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

24 Settembre 2013