Decreto Vaccini, la circolare: multe per i genitori ed esonero solo con certificato medico

È stata pubblicata la circolare che recepisce le indicazioni della nuova legge sui vaccini: multe ai genitori che non ottemperano alle disposizioni e possibilità di chiedere l’esenzione solo dopo aver fornito il certificato medico che attesta l’immunizzazione naturale.

Il ministero della Salute e quello dell’Istruzione hanno diffuso le circolari con le indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 31 luglio 2017, riguardante la vaccinazione dei bambini da 0 a 16 anni. Le circolari contengono i modelli per l’autodichiarazione e una tabella di ausilio per il controllo dell’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie.

Prima di tutto si ribadiscono quali sono le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa fra 0 e 16 anni, con le seguenti specifiche:

per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;

per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007, che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, e l’antiHaemophilus influenzae tipo b;

i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 ed effettuare obbligatoriamente, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;

i nati dal 2017 in poi: oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, dovranno effettuare obbligatoriamente l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’antiHaemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella.

Ci sono poi altre vaccinazioni consigliate ma non obbligatorie, sempre somministrate gratuitamente dalle Asl: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti – pneumococcica, anti-rotavirus.

Quali bambini sono esonerati dalle vaccinazioni obbligatorie

Come si legge nella circolare del ministero della Salute, un minore “è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale”. La vaccinazione può essere omessa o differita anche “ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni”. In entrambi i casi, c’è bisogno di una attestazione medica, che comprovi la motivazione dell’esonero.

La circolare interviene anche per disciplinare il caso in cui un soggetto immunizzato “naturalmente” per una specifica malattia debba comunque adempiere all’obbligo vaccinale:

Il soggetto immunizzato “naturalmente” adempie all’obbligo vaccinale – di norma e nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale – mediante la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione. Ove tali vaccini non siano disponibili, la profilassi sarà completata utilizzando vaccini combinati2 . Si precisa al riguardo che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata.

Cosa succede se non si vaccinano i figli

Il ministero della Salute specifica che è compito delle ASL accertare inadempimento dell’obbligo, anche attraverso un controllo all’anagrafe sanitaria. La procedura dovrà essere standardizzata in questo modo:

La ASL, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione.

Se anche dopo questi passaggi i genitori non ottemperano agli obblighi, la ASL contesta la violazione della legge e commina la sanzione amministrativa, che può variare da 100 a 500 euro. Tale contestazione rappresenta anche motivo di esclusione dalle scuole dell’infanzia.

Quali documenti bisogna presentare

I dirigenti degli istituti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia sono tenuti a richiedere ai genitori una serie di documenti, essenziali per l’iscrizione del bambino:

  • la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;
  • l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie; l’attestazione dell’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale deve essere comprovata presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, oppure “presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN”.

La mancata presentazione della documentazione avvierà la procedura delle ASL per il recupero dell’obbligo vaccinale. Se il procedimento non terminasse secondo la modalità prevista dal decreto, la mancanza di documentazione comporterà il diniego all’iscrizione alle scuole dell’infanzia.

CLICCA QUI per i modelli per la presentazione dei documenti.

Tratto da www.fanpage.it ©

Redazione, 18 Agosto 2017