Sgombero di privata dimora arbitrariamente occupata da abusivi

In città si sono verificati alcuni episodi allarmanti che riguardano l'occupazione arbitraria di appartamenti. Vittorio Guillot , senza entrare nel merito delle vicende, dopo aver sentito il parere di alcuni avvocati, patrocinanti in Cassazione, ha predisposto una petizione

Recentemente anche nella nostra città si sono verificati alcuni episodi allarmanti che riguardano l’occupazione arbitraria di appartamenti in cui dei cittadini avevano stabilito la loro dimora. Non entro nel merito delle vicende anche se mi auguro che le forze dell’ordine e la magistratura facciano piena chiarezza. Resta, comunque, che , nel caso di violazione di un diritto umano primario, quale è quello alla privata dimora, sia necessario che le Istituzioni agiscano con la massima tempestività. Certo, sarebbe sempre opportuno che la giustizia agisse sempre in tempi brevi. In questo, però, l’esigenza della tempestività perché la ordinaria procedura di sfratto richiede tempi troppo lunghi che  determinano un intollerabile disagio per chi subisce un simile torto. Perciò , dopo aver sentito il parere di alcuni amici avvocati, patrocinanti in Cassazione, ho predisposto la seguente petizione, che si può trovare QUI.

Attenzione: Occorre cercare tra le petizioni ‘Recenti’. In tal modo spero di contribuire a sensibilizzare a questo grave problema sociale sia  isemplici cittadini che le autorità che possono emanare delle norme in materia. Perciò mi sono rivolto al Presidente della Repubblica, al Capo del Governo , al Presidente del Senato, alla Presidentessa della Camera dei Deputati, ai Presidenti dei gruppi parlamentari. Ecco di seguito  il testo della petizione.

“Considerato che continuano a ripetersi i casi di occupazione abusiva da parte di prepotenti di abitazioni in cui onesti cittadini hanno legittimamente stabilito la loro residenza, propongo la seguente modifica dell’art. 1147 del Codice Civile. In particolare, dopo il seguente testo, attualmente in vigore dell’art. 1147 (possesso in buona fede) : è possessore in buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto (535,1153,1159 ss). La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto (534,1153,1159,1415,1445,2728) aggiungere i seguenti commi e capoversi:

In caso di occupazione di un immobile in cui  altri soggetti abbiano la residenza, documentata anche solo con annotazione sulla carta di identità, il dirigente del Commissariato di P.S. od il comandante della compagnia o tenenza dei carabinieri competenti per territorio, entro tre giorni dalla denuncia, sono tenuti ad emanare l’ingiunzione di sgombero dell’immobile e a  pretenderne l’immediata esecuzione senza attendere ulteriori provvedimenti della magistratura alla quale, comunque, devono dare informazione del fatto entro i successivi sette giorni. In caso di abusiva occupazione attuata da uno o più nuclei familiari, detta ingiunzione deve essere notificata ai relativi capi famiglia che rispondono civilmente e penalmente della eventuale mancata esecuzione. Nel caso di irreperibilità, anche solo temporanea, del capo famiglia, l’ingiunzione di sgombero è notificata ad altra persona maggiorenne del relativo nucleo familiare, che assume le stesse responsabilità civili e penali del capo famiglia.

La mancata esecuzione della ingiunzione di sgombero è punita con la reclusione da 5 a 8 anni. Le suddette autorità, entro il termine di 3 giorni dalla presentazione della denuncia, segnaleranno, inoltre, ai competenti organi comunali, regionali e statali per la assistenza e la accoglienza in idonee strutture, le generalità di eventuali minorenni, degli anziani di età superiore ai 70 anni e delle persone affette da  gravi infermità o malattie, comprese nei nuclei familiari degli occupanti abusivi. Gli organi comunali competenti, provvederanno, altresì, nello stesso termine temporale, alla rimozione e custodia degli oggetti di proprietà dell’illegittimo occupante, nel caso che costui non ottemperi alla ingiunzione di sgombero. L’autorità comunale provvederà, altresì a custodire, fino alla pronuncia della competente autorità, i beni mobili la cui proprietà sia contestata o incerta. La suddetta ingiunzione di sgombero non può essere emanata nel caso che l’occupante produca documentazione idonea ad attestare la legittima occupazione dell’immobile stesso”.

Invito tutti coloro che sentono la gravità di questo problema a sottoscrivere questa petizione.  Ovviamente ringrazio fin da ora chi sosterrà questa iniziativa .

Vittorio Guillot, 18 Ottobre 2016