Pagamento stipendi solo tramite banca o posta: sanzioni fino a € 50.000 per chi paga in contanti

Il Governo pensa di introdurre l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite banche o uffici postali e più precisamente tramite bonifico o accredito in c/c. E la firma della busta paga non costituisce prova del pagamento dello stipendio. Potrebbe essere quindi vietato il pagamento dello stipendio in contanti e/o assegni, questo per combattere gli abusi contro i lavoratori. La proposta di legge all’esame della Camera.

Il Governo sta pensando di introdurre l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite banche o uffici postali per evitare che i dipendenti, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, siano spinti a firmare una busta paga da cui risulta una retribuzione regolare anche se in realtà viene corrisposto un importo inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.

Questo parte della proposta di legge (atto camera 1041), primo firmatario l’onorevole Titti Di Salvo (Pd), presentata nel 2013 ma che nelle ultime settimane ha subito un’accelerazione, con l’esame delle commissioni della Camera.

“La presente proposta di legge – secondo l’onorevole – offre una soluzione a un problema che colpisce moltissimi lavoratori. È infatti noto che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.

Tale prassi deprecabile rappresenta un grave danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto a una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione. Al contrario, la corresponsione di una retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro”.

Nuove modalità di pagamento degli stipendi. L’art. 1 del testo della proposta di legge all’esame della Camera stabilisce le nuove modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, ivi compreso gli anticipi o acconti. Tale pagamento, se la proposta di legge venisse convertita in legge, obbliga i datori di lavoro o committenti a corrispondere la retribuzione ai lavoratori “attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore;

b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale;

c) emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il requisito del comprovato impedimento s’intende verificato quando il delegato al pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Niente assegni o contanti. Inoltre, sempre se venisse approvata la proposta di legge all’esame della Camera, “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.

Firma della busta paga e onere della prova. La proposta di legge chiarisce che tali obblighi di pagamento degli stipendi riguarderebbe tutti i lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dal contratto di lavoro e dalla sua durata. Quindi anche lavoratori con contratto a termine o contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, se venisse approvata la legge, “La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

Pagamento stipendi in contanti: sanzioni fino a 50 mila euro. La proposta di legge contiene anche un pesante sistema sanzionatorio: “Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro”. Non solo, è previsto che il datore di lavoro nella comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (unilav assunzione) indichi l’istituto bancario o l’ufficio postale (che a sua volta deve rilasciare una dichiarazione che “attesta l’attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore”). In mancanza di tale indicazione nell’unilav assunzione, il datore di lavoro “è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro”.

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Antonio Barbato , 11 Aprile 2017