Il disegno di legge per regolamentare la prostituzione: la volta buona?

Torna in discussione il disegno di legge presentato dalla senatrice democratica Spilabotte, con l'appoggio di ex senatori del M5S e di Alessandra Mussolini, di Forza Italia.

Qualche settimana fa gli allora senatori del Movimento 5 Stelle Lorenzo Battista (poi espulso) ed Alessandra Bencini (poi dimessasi) e la senatrice Alessandra Mussolini (Forza Italia) avevano apposto le loro firme al disegno di legge “Regolamentazione del fenomeno della prostituzione”, aggiungendosi così ai colleghi del Partito Democratico Sergio Lo Giudice, Pasquale Sollo, Valeria Fedele e Monica Cirinnà e rafforzando dunque la proposta che vede come prima firmataria la senatrice del Pd Maria Spilabotte. Oggi dunque si ritorna al Senato, con una presentazione che dovrebbe dare una ulteriore spinta al provvedimento, peraltro già assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. A spiegare le motivazioni alla base della proposta è proprio la Spilabotte: “In Italia ci sono circa 70mila prostitute per 9 milioni di clienti. Esiste una stima fiscale che parla di una possibile entrata tra i 5 e i 10 miliardi di euro nelle casse dello Stato. Il 61% degli italiani vuole la regolamentazione. Di questi, l’81% vuole che sia tassata. E i sondaggi dicono che i più sensibili all’argomento sono cattolici e elettori di sinistra”. Le dà manforte la Mussolini, che attacca: “L’argomento non deve essere più un tabù. È venuto il momento di affrontare il tema di chi vuole diventare operatrice del sesso. Mi auguro non ci sia sabotaggio di questo provvedimento: gli ultracattolici devono fare, forse per la prima volta, un passo indietro”.

La proposta nel dettaglio – La relazione di accompagnamento alla proposta, la cui prima presentazione risale al 10 dicembre, spiega nel dettaglio quali siano gli obiettivi che si intende raggiungere: sottrarre allo sfruttamento persone che per ragioni di obiettiva debolezza sono soggette allo sfruttamento; sottrarre, legalizzandolo pienamente, un mercato alle regole dei mercati clandestini e alla contiguità con il mondo criminale; portare ordine nelle città che, nelle ore notturne, in alcune zone sono autentici «bordelli» a cielo aperto. Bisogna dunque agire su un doppio binario, quello civile e quello penale, definendo “l’esercizio della prostituzione sia in forma individuale (comprendendola nelle attività di cui al titolo III del libro V del codice civile — lavoro autonomo) che in forma cooperativa e prevedono l’esercizio in unità immobiliari di cui si abbia legale disponibilità”, ma anche le figure di reato e le pene (ovvero sfruttamento della prostituzione, costrizione violenta alla prostituzione e organizzazione del traffico internazionale”.

Il tentativo è quello di sottrarre alla criminalità organizzata il business della prostituzione, garantendo anche alle donne e agli uomini “il diritto di autodeterminazione sessuale”, senza dimenticare di “offrire alle donne, costrette a prostituirsi a causa di circostanze difficili della vita, la possibilità di cambiare vita”. A coloro che intendono esercitare la prostituzione volontariamente “dovrebbe essere consentito di associarsi e di esercitare la prostituzione nelle case”, in modo anche da incoraggiarli ad “abbandonare la strada o ad esercitare in luoghi più sicuri e nello stesso tempo più riparati dalla vista dei cittadini”. È rimessa alla “contrattazione con le autorità locali” la scelta delle aree nelle quali “incoraggiare il trasferimento dell’esercizio della prostituzione, che siano nello stesso tempo lontane dagli occhi di persone che non vogliono assistere al mercato del sesso, sicure per chi invece le vuole frequentare” (con l’eccezione di scuole, luoghi di culto, ospedali e parchi cittadini). Sono poi previste, sempre dall’articolo 1 della legge, “misure volte a favorire l’inserimento sociale delle donne che vogliono uscire dalla prostituzione”. Nello specifico della scelta dei luoghi interviene l’articolo 3, con cui si “prevede di disincentivare l’esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici. Le amministrazioni locali possono procedere alla individuazione delle aree di comune accordo con le associazioni per i diritti delle prostitute, con le organizzazioni di volontariato e con i comitati dei cittadini”.

Una novità sostanziale è invece rappresentata dall’articolo 5 della legge, che “entra nel merito del rilascio di autorizzazione a svolgere la professione della prostituzione”. È previsto che il lavoratore del sesso comunichi alla camera di commercio (non necessariamente quella provinciale) la sua professione, fornendo una “certificazione facoltativa di sana e robusta costituzione”, nell’ottica della “salvaguardia della salute di coloro che offrono e fruiscono prestazioni sessuali”. È previsto un costo semestrale per tale autorizzazione, di 6000 euro per l’attività full time e di 3mila per qualla part time, con l’assoggettamento del lavoratore “ai regimi fiscali e previdenziali previsti dalle normative vigenti”. L’articolo 6 invece precisa che le “case del sesso” restano vietate, anche se viene tollerata una “forma di autogestione” dei lavoratori.

L’articolo 7 invece stabilisce l’obbligatorietà dell’utilizzo del profilattico e allo stesso tempo invita ad adottare meccanismi informativi di almeno 20 ore all’anno nelle scuole medie, con l’insegnamento regolare dell’educazione sessuale.

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Adriano Biondi, 4 Marzo 2014